Art. 6.
(Compiti del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale e provinciale).

      1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che le società incaricate del servizio pubblico generale di radiodiffusione sono tenute ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale. È, comunque, garantito un

 

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adeguato servizio di informazione in ambito regionale e provinciale.